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Approvata la riforma dei parchi in Piemonte

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Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Con 29 voti favorevoli della maggioranza, 4 contrari del gruppo consiliare FI, con la presenza in Aula dei gruppi M5S, Lega nord e Fratelli d’Italia, nella seduta del 28 luglio, l’Assemblea legislativa di Palazzo Lascaris ha approvato la modifica del Testo unico n. 19/2009.

Le aree protette piemontesi sono circa un centinaio: 2 parchi nazionali ricadenti sul territorio regionale, 81 aree protette a gestione regionale, 9 aree protette a gestione provinciale e 3 aree protette a gestione locale. La legge approvata interviene innanzitutto sugli Enti di gestione delle Aree protette, che passano da 14 a 12, incluso l’Ente di gestione dei Sacri Monti, la cui competenza passa all’Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Queste le novità:

Gli Enti di gestione delle aree protette. Alla luce della nuova legge, questo è l’elenco aggiornato:

1. L’Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al cui interno nascerà il nuovo Parco naturale del Monviso. La valenza naturalistica, turistica e paesaggistica dei territori montani che si sviluppano intorno alla montagna simbolo del Piemonte, ampiamente riconosciuta con la recente attribuzione del “MaB UNESCO” e con l’identificazione del sito della Rete Natura 2000 (il SIC/ZPS “Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè”) hanno spinto ad un’implementazione della superficie tutelata, precedentemente ridotta alla sola Riserva di Pian del Re e a pochi brevi tratti fluviali del Po cuneese protetti nei pressi delle confluenze. L’incremento di superficie proposto con la legge estende quindi i confini anche in Val Varaita, riguardando aree in gran parte già tutelate dalle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” o con vincoli venatori, andando a costituire una nuova area protetta denominata Parco naturale del Monviso.

2. L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, che vedrà la gestione comune delle aree in precedenza gestite dall’Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e dal Parco naturale del Marguareis. Queste aree sono caratterizzate da prevalente morfologia montana e hanno problematiche territoriali simili anche per gli aspetti di collaborazione transfrontaliera.

3. L’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese.

4. L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, che vedrà la gestione delle aree in precedenza affidate all’Ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana di Torino.

5. L’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino

6. L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che assorbirà anche la gestione delle aree in precedenza affidate all’Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua. Si tratta di un’unica gestione delle diverse riserve e parchi naturali presenti nell’area del Biellese e del Novarese, essendo aree prevalentemente in pianura.

7. L’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.

8. L’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese, che garantirà la gestione delle aree in precedenza affidate all’Ente di gestione Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

9. L’Ente di gestione del Parco Paleontologico astigiano.

10. L’Ente di gestione delle aree protette della Valsesia.

11. L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

12. L’Ente di Gestione dei Sacri Monti (competenza trasferita in seno all’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo).

La nuova governance degli Enti di gestione. Comunità delle Aree Protette, Consiglio dell’Ente di Gestione e Consulta per la promozione del territorio sono i principali soggetti che compongono i nuovi enti di gestione delle aree naturali protette.

La Comunità del parco. È l’organo consultivo e propositivo dell’ente parco, attraverso cui si attua la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione delle aree naturali protette. La Comunità è prevista per tutti gli enti di gestione, a esclusione dei Sacri Monti. È composta dai presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dell’ente. Tale aspetto gestionale è l’unico che rimane invariato rispetto alla legge precedente.

Il Consiglio dell’Ente di gestione. È il vero soggetto politico di governo dell’ente. La nuova normativa prevede una maggiore partecipazione del territorio a questo organo. Si prevede infatti un maggior numero di componenti a seconda dei comuni ricadenti sul territorio in questione, oltre alla garanzia della nomina di un membro per quei comuni il cui territorio rappresenta almeno il 25 per cento della superficie dell’area interessata.

Il presidente del Consiglio dell’Ente viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale su intesa con la comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa, dopo trenta giorni, il presidente viene nominato con decreto motivato dal presidente della Giunta regionale. La composizione dell’assemblea varia a seconda della grandezza dei territori inclusi. Sono previsti 4 membri per gli enti di gestione che comprendono meno di dieci comuni; 6 membri per gli enti di gestione che comprendono tra i dieci e i trenta comuni; 8 membri per gli enti di gestione che comprendono più di trenta comuni. I membri vengono nominati con decreto del presidente della Giunta con designazione della Comunità delle Aree protette. Solamente per l’Ente di gestione dei Sacri Monti il Consiglio è composto dal presidente e da 14 membri: il presidente è nominato dal presidente della Giunta regionale, mentre i 14 consiglieri (2 per ciascun Sacro Monte) sono designati dalle amministrazioni comunali o religiose interessate.

Il Consiglio ha sempre come data di scadenza il termine della legislatura regionale, e viene rinnovato entro i sei mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale rinnovato.

La Consulta per la promozione del territorio. Introdotta con la nuova legge, garantisce la rappresentanza delle associazioni di categoria in sede di espressione di pareri sul regolamento delle aree protette e formula proposte al Consiglio in chiave di promozione del territorio. Viene convocata dal presidente dell’Ente di gestione almeno due volte all’anno.

Snellimento burocratico. Sono state introdotte norme di semplificazione nelle procedure di approvazione degli atti di pianificazione, riducendo i tempi delle varie fasi o introducendo l’istituto del silenzio assenso, favorendo la collaborazione tra la Giunta regionale e il soggetto gestore, come in merito alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano di area, o sostituendo l’obbligo del parere del soggetto gestore con una semplice comunicazione.

Al fine di valorizzare il Museo paleontologico territoriale dell’Astigiano, è stato definito che operi in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un’apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori, finalizzata all’integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui opera.

Sempre nell’ottica di rendere più efficiente ed economica l’attività degli enti di gestione, saranno attuate forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, nonché per l’acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.

È previsto uno snellimento delle procedure di affidamento della gestione delle aree della rete Natura 2000 al fine di specificare meglio quali siano i soggetti che devono essere necessariamente coinvolti nel procedimento di adozione dei piani di gestione delle aree della rete. L’obiettivo è evitare il rischio di avere soggetti gestori differenti sui medesimi ambiti territoriali. Laddove le aree della rete Natura 2000 siano coincidenti, in tutto o in parte, con i territori di aree protette regionali, la gestione di queste sarà affidata agli enti che già gestiscono le aree protette. È stato invece lasciato in capo alla Regione il compito di decidere, qualora non vi sia coincidenza territoriale, il soggetto più appropriato a cui delegare la gestione, in applicazione del principio di adeguatezza amministrativa.

E-commerce dei prodotti agricoli e artigianali delle aree protette. La legge prevede che la Regione Piemonte, nella volontà di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle aree protette e della Rete Natura 2000, promuova, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all’area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta regionale è attribuita la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale economico e sociale: restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, comprese le attività agricole e forestali; attività culturali nei campi di interesse del parco; agriturismo; attività sportive compatibili; strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonchè interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili. Stesso ordine di priorità è garantito ai privati che intendano realizzare iniziative simili.

Possibilità di introdurre biglietti di ingresso ai Parchi o tariffe per alcuni servizi. Gli enti gestori delle aree protette possono, d’intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l’intera area protetta o solo una parte, oppure introdurre tariffe per servizi che l’ente gestore eroga. Le risorse derivanti saranno prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all’interno dei comuni dell’area protetta.

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