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Verso le comunali: chi parla (e sa) di cosa dovrà occuparsi? Come scovarlo…

Franco Borgogno

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Una delle (pessime) abitudini italiane – tendenza peggiorata negli ultimi decenni – è quella di discutere senza distinguere responsabilità, compiti, doveri ecc… Si finisce, così, nella consueta e inutile (per tutti noi) generalizzazione. Capita soprattutto (ma non soltanto) in campo politico. Una discussione politica e soprattutto la campagna elettorale comprendono quasi sempre gli stessi ingredienti. Pare ovvio dire che Governo, Parlamento, Regioni, Province, Comuni si occupano (dovrebbero) di cose diverse. In alcuni casi le competenze possono essere concorrenti, ovvero toccare due istituzioni: ma, nel caso, la legge spiega chi si occupa di cosa…

In questi giorni di primarie a base di insulti, di ‘io sono più giovane’ contro ‘io sono più esperto’ (ma chi di voi sceglierebbe – ad esempio – un medico per un intervento delicato in base all’età: normalmente ci si chiede ‘sarà bravo?’ e chissenefrega dell’età), di candidature ‘fantasy’, di discussioni sul candidato più glamour, di invocazioni al ‘cambiamento’ anche se non si capisce per fare cosa, di richiami a problemi che nulla hanno a che vedere con le elezioni amministrative (questo sarebbe il tema), vogliamo dare un piccolissimo contributo ripercorrendo brevemente i compiti di un sindaco: così potrete giudicare se i candidati o potenziali candidati stanno parlando di quello che sarebbero chiamati a fare (e se lo sanno…) o se stanno andando ‘fuori tema’…

Per fare un esempio: la sicurezza è compito dello Stato, le altre istituzioni devono collaborare, hanno l’interesse a collaborare, ma le azioni toccano allo Stato che ne ha la responsabilità. Quindi, per proseguire con l’esempio, se la sicurezza non funziona, la colpa è da attribuire allo Stato, non ad altri.

Questi i link per leggere i testi di legge che regolano compiti degli enti locali e deleghe dello Stato:

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm (Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000)

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/98112dl.htm

In sintesi, un Comune si occupa di: urbanistica, traffico, commercio, acqua/acquedotto, fognature, rifiuti, asili nido e scuole, promozione cultura-arte-sport, diritto allo studio, decoro urbano (in senso ampio).

Secondo il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000), la Giunta è un organo di governo del Comune. La composizione della Giunta   comunale è determinata dalla legislazione statale, che fissa il numero degli Assessori in relazione al numero di abitanti del comune. La Giunta è un organo collegiale ed esprime le proprie decisioni attraverso l’adozione delle deliberazioni, articolate nelle fasi istruttorie della convocazione, seduta, discussione, votazione, proclamazione dei risultati, verbalizzazione. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano gli atti di indirizzo) e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti. Alla Giunta spettano cioè i compiti di gestione vera e propria, vale a dire di esecuzione. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti dai cittadini per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Sempre in base al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, vengono attribuite ai consigli comunali competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali: gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali,l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell’ambito del comune.

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