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Sosta strisce blu oltre l’orario pagato. Ministro Lupi: “Non si viola il codice quindi niente multa”. Torino non ci sta

Redazione Quotidiano Piemontese

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parcheggi-gttIl ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi interviene sulle dibattito che si è accesso (non solo in Piemonte) in merito alla sosta sulle strisce blu oltre l’orario pagato. Chi sosta oltre questo orario è multabile? “No” risponde il ministro. Lupi afferma che in questo caso “non si viola il codice quindi niente multa ma va saldata la differenza”. Questa posizione è stata contestata in passato da alcuni Comuni affermando che un parere del ministero dell’Interno sulla materia direbbe il contrario. Il Comune di Torino, ad esempio, ha fatto sapere che l’assessore alla Polizia urbana Giuliana Tedesco ha chiesto un nuovo parere, questa volta al ministro Alfano, per capire se ora i due ministeri la pensino allo stesso modo. 

Il ministro Lupi tuttavia spiega più approfonditamente la questione in un testo pubblicato sul suo sito:

Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa?

Questa, in poche parole, la domanda posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi da un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto questa mattina il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.

Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.

Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

 Sul parere del ministero dell’Interno

Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario. Risponde il Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Come recuperare i mancati pagamenti?

Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

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