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Alta velocità, arriva la “carta” dei diritti degli abbonati. Risarcito chi non può usufruire dell’abbonamento

Redazione Quotidiano Piemontese

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Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato oggi le misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità. Gli abbonati avranno una loro “carta” dei diritti. Eccola in ogni punto.

Diritto all’informazione 

Alle persone deve essere garantito “il contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sin dal primo contatto con l’impresa e per tutta la durata dell’offerta commerciale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di fruizione degli abbonamenti. L’obiettivo è garantire agli utenti interessati all’acquisto di un abbonamento la disponibilità, prima dell’adesione eventuale all’offerta e per tutta la durata della stessa, di un nucleo essenziale di informazioni sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del titolo di viaggio, tali da consentire una scelta commerciale consapevole e informata”.

Diritti all’utilizzo degli abbonamenti

E’ stato stabilito il contenuto minimo dei diritti di cui i passeggeri godono in qualità di titolari dell’abbonamento nella fase di fruizione del titolo di viaggio e per tutta la durata dello stesso. Il contenuto minimo dei diritti è il seguente:

  1. I gestori dei servizi garantiscono che la loro organizzazione sia adeguata alle esigenze di trasporto dei titolari di abbonamento;
  2. gli stessi gestori consentono l’acquisto degli abbonamenti e la prenotazione dei posti entro un termine congruo, e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di validità dell’abbonamento;
  3. i gestori dei servizi assicurano il rilascio di un duplicato dell’abbonamento in caso di furto o smarrimento documentati;
  4. ove il gestore del servizio lo richieda, il passeggero indica, nel momento in cui acquista l’abbonamento, i treni giornalieri per l’utilizzo dei quali intende fruire dell’abbonamento e contestualmente il gestore del servizio procede ad effettuare la prenotazione;
  5. qualora il gestore del servizio consenta all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto successivamente all’acquisto dell’abbonamento, l’abbonato ha diritto a veder soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa all’abbonamento. Ove ciò non sia possibile, l’abbonato ha diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto oggetto dell’abbonamento;
  6. i titolari di abbonamento hanno diritto al cambio di prenotazione indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la prenotazione.

Diritto all’indennizzo per ritardi e soppressioni

Per ultimo, non per importanza, i passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, determinato secondo criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici e differenziati rispetto a quelli previsti dai gestori dei servizi con riferimento ai titoli di viaggio singoli.

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