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Come farsi rimoborsare il biglietto aereo per i voli cancellati dallo sciopero del trasporto aereo del 19 maggio

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Lo sciopero dei lavoratori del trasporto aereo di venerdì 19 maggio avrà pesanti ripercussioni sui passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia.

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 19 maggio. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in una situazione di totale difficoltà.

In caso di sciopero aereo del comparto aereo nazionale, al contrario di quanto avviene con gli scioperi che riguardano le compagnie aeree, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.

“Risulta evidente la crescita delle ultime settimane delle proposte delle destinazioni da parte delle compagnie aeree – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – . Proporzionalmente, però, sono cresciuti i disservizi aerei, così come gli scioperi, dove il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company”.

L’amministratore di ItaliaRimborso chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: “Nei casi di sciopero del comparto aereo, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture”.

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