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Economia

Signora di Torino trova nel cassetto di un mobile a casa a Maratea 60 mila euro di Buoni Postali

La signora Carmela decide di agire per la riscossione dei buono postali

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TORINO – La Signora Carmela Bianco, classe 1981, originaria di Maratea in Provincia di Potenza e residente a Torino, si è rivolta all’Associazione Giustitalia per la seguente problematica giuridica.

Poco tempo fa, nella casa materna a Maratea, nascosti nel cassetto di una vecchia scrivania, la donna ha rinvenuto sei buoni postali fruttiferi del 1998 del valore nominale di lire 1 milione ciascuno.
La signora Carmela, quindi, decide di agire per la riscossione dei buono postali. Poste italiane, attinte da una richiesta di rimborso, avevano sostenuto che i Titoli erano prescritti e, comunque, avevano effettuato un calcolo “al ribasso” ammontante a poco più di 25 mila euro.
Per quanto concerne la prescrizione, i BPF non sono affatto prescritti.

Infatti l’art. 2935 c.c. statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Nel caso di specie il giorno iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con il giorno del ritrovamento dei Titoli di credito in quanto precedentemente la titolare non era nemmeno a conoscenza dell’esistenza degli stessi e, quindi, di certo, non si sarebbe potuta attivare per la riscossione.

Per quanto concerne il valore di rimborso, in realtà ad un più attento esame della giurisprudenza di merito e delle recenti decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, è emerso che l’importo dovuto era praticamente più del doppio rispetto a  quello prospettato da Poste in quanto i tassi di interessi che devono essere applicati sono quelli stampati sul retro del buono e non quelli (notevolmente inferiori) che si sono succeduti nel corso degli anni (peraltro sempre più bassi a causa dell’inflazione sempre crescente).

Cosa dice la legge

In linea generale, infatti, occorre considerare che la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei Buoni, è illegittima in quanto in tale caso verrebbe anticipato il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. L’articolo 26 del Dpr 600 del 1973, prevede infatti l’applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa” e non a quello della maturazione. E i Bfp a differenza dei BTp non distribuiscono cedole nel corso della loro durata.

Gli interessi maturano ogni bimestre e vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Non è quindi equo anticipare l’applicazione dell’imposta, anche perché la ritenuta fiscale viene girata dalle Poste allo Stato solo quando il sottoscrittore presenta il Bfp all’incasso.

L’azione rispetta il requisito dell’omogeneità dei diritti in quanto Poste Italiane commetterebbe errori sistematici: la stessa, infatti, calcola i rendimenti dovuti ai risparmiatori, di anno in anno, capitalizzandoli al netto della ritenuta fiscale, erodendo così il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, senza che a tale erosione del montante corrisponda un versamento su base annuale della ritenuta all’Erario.

Poste ritiene di applicare tale metodologia di calcolo sulla base dell’articolo 7 comma 3 del Dm 23 giugno 1997, ma tale norma precisa semplicemente che sul montante dei Buoni Serie Q gli interessi “continueranno” a essere applicati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
La signora Carmela, quindi, tramite l’Avvocato Francesco Di Giovanni dell’Associazione Giustitalia che si occupa a livello nazionale ed internazionale della riscossione di buoni postali e titoli di Stato, ha deciso di agire legalmente per la riscossione della maggior somma.La somma totale dovuta per il rimborso dei buoni predetti è di quasi 60 mila euro. 

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