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Economia

Vincolo di destinazione 2645-ter: cos’è e quando si può usare

Funziona solo quando lo scopo è reale, documentato e proporzionato al bene che si vincola

Redazione Quotidiano Piemontese

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Un genitore vuole mettere al sicuro la casa in cui vive il figlio con disabilità, un imprenditore desidera che un immobile serva soltanto a uno scopo preciso, qualunque cosa accada all’azienda. Il vincolo di destinazione 2645-ter nasce per questo: separare dei beni dal resto del patrimonio e legarli a un interesse che la legge considera degno di protezione. Non è una scorciatoia per sottrarsi ai debiti, e chi lo usa come tale rischia di vedere l’atto cadere. Funziona solo quando lo scopo è reale, documentato e proporzionato al bene che si vincola.

Che cos’è il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter

L’articolo 2645-ter del Codice civile è stato introdotto dal decreto legge 273 del 30 dicembre 2005, poi convertito nella legge 51 del 2006. La norma consente di destinare beni a uno scopo, tramite un atto pubblico trascritto nei registri. Il suo effetto centrale è la separazione patrimoniale: i beni vincolati e i loro frutti possono servire solo allo scopo indicato nell’atto, e per questo possono essere aggrediti dai creditori esclusivamente per debiti contratti in funzione di quello stesso scopo, salvo quanto dispone l’articolo 2915 del Codice di procedura civile sui pignoramenti trascritti prima.

Quali beni possono essere vincolati

La legge parla di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri: case, terreni, ma anche autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili. Restano fuori i beni mobili non registrati, salvo l’orientamento dottrinale che ammette il vincolo anche su beni come le quote di SRL, quando sia possibile una pubblicità idonea del vincolo. Sul piano formale serve l’atto pubblico, quindi l’intervento del notaio, seguito dalla trascrizione, che rende il vincolo opponibile ai terzi. Senza trascrizione, il vincolo vale tra le parti ma non protegge il bene dai creditori.

Interessi meritevoli di tutela: il requisito critico

È il passaggio su cui molti atti inciampano. Il vincolo deve servire interessi di persone con disabilità, di pubbliche amministrazioni o di altri enti o persone fisiche, e deve superare il giudizio di meritevolezza richiamato dall’articolo 1322 del Codice civile. I giudici lo applicano con rigore. Il Tribunale di Brescia, in una pronuncia del luglio 2020, ha verificato la congruenza tra bene e scopo, la durata del vincolo, il valore dell’immobile e la proporzione con il patrimonio residuo del disponente: l’atto, con cui un cliente della banca aveva destinato tutti i suoi immobili al mantenimento dei figli minori, è stato dichiarato inopponibile alla banca creditrice per finalità generiche, potere di revoca riservato al disponente e assenza di altri beni.

Il quadro non è però sfavorevole per principio. In un caso deciso dalla Corte di cassazione, un vincolo costituito da una società in crisi prima di accedere a una procedura concorsuale è stato ritenuto meritevole di tutela, perché serviva a soddisfare in modo proporzionale tutti i creditori chirografari. A decidere è lo scopo concreto, non l’etichetta dell’atto.

Durata, beneficiari e limiti dell’opponibilità

Il vincolo non può superare i novanta anni, oppure la durata della vita della persona fisica beneficiaria. I beneficiari possono essere persone con disabilità, enti pubblici, altri enti o persone fisiche. Quanto ai creditori, la protezione ha confini precisi. Rimangono aggredibili i beni del disponente che non sono stati vincolati, e i beni vincolati restano esposti ai debiti legati allo scopo. I creditori anteriori all’atto possono poi contestarlo con l’azione revocatoria, se il vincolo ha ridotto la garanzia sul patrimonio. Il vincolo non cancella i debiti: ne sposta soltanto la possibile esecuzione.

Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale a confronto

Chi cerca protezione per i beni di famiglia incontra presto un altro istituto, il fondo patrimoniale. Cambiano i presupposti: il fondo patrimoniale presuppone il matrimonio e serve ai bisogni della famiglia, mentre il vincolo ex 2645-ter può essere costituito da chiunque per uno scopo meritevole, anche estraneo al nucleo familiare. Cambiano i beni ammessi: il fondo comprende immobili, mobili registrati e titoli di credito, il vincolo si limita a immobili e mobili registrati. Cambia la platea dei beneficiari: da una parte i coniugi e i figli, dall’altra persone con disabilità, enti e soggetti individuati nell’atto. Sul fronte dei debiti d’impresa, nessuno dei due strumenti offre uno scudo automatico: nel fondo contano i bisogni familiari, nel vincolo conta lo scopo indicato.

Quando conviene e quando serve altro

Il vincolo è lo strumento giusto quando c’è un interesse specifico e stabile da proteggere nel tempo: il sostegno a una persona fragile, la destinazione di un immobile a un progetto determinato, la garanzia per la soddisfazione di certi creditori in una fase di crisi. Se l’esigenza è più ampia, conviene valutare altro: il trust per patrimoni articolati con più beneficiari e un gestore, la società semplice per organizzare la proprietà di beni e partecipazioni in forma societaria. La scelta dipende dall’obiettivo, non dalla moda del momento.

Errori da evitare nella costituzione del vincolo

Il primo errore è il tempismo: un vincolo costituito quando i debiti sono già esigibili somiglia a una fuga, e l’azione revocatoria è dietro l’angolo. Il secondo è la motivazione generica: scrivere “tutela della famiglia” senza indicare chi, cosa e per quanto tempo non regge al vaglio del giudice. Il terzo è l’incoerenza tra scopo e potere del disponente: se chi vincola si riserva di revocare quando vuole, lo scopo perde credibilità. Vincolare l’intero patrimonio, senza lasciare nulla a garanzia dei creditori, completa il quadro dei rischi.

Prima di firmare davanti al notaio conviene far esaminare la posizione complessiva: debiti, garanzie, partecipazioni, finalità. In Soluzione Tasse questo lavoro è affidato a un pool di 35 dottori commercialisti specializzati nella fiscalità d’impresa.

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