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Sul portale Prenota Facile i documenti per il permesso di soggiorno

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A partire dal 26 settembre sarà attivo il nuovo portale della Polizia di Stato denominato “Prenota facile“. Attraverso questo portale sarà possibile prendere appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per alcune delle istanze di permesso di soggiorno per le quali non è prevista la presentazione tramite kit postale.

Attraverso il portale sarà possibile prenotare un appuntamento per le tipologie di permesso di soggiorno specificate sul sito della Questura, nella parte relativa all’Ufficio Immigrazione.

Effettuata la prenotazione, l’interessato si dovrà presentare presso la sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura di riferimento, nel giorno e all’orario indicato nella ricevuta di prenotazione munita di codice a barre e “QR Code”.

Il giorno dell’appuntamento è necessario produrre la documentazione prevista indicata nella ricevuta dell’appuntamento (sia in originale che in copia), da consegnare all’operatore.

La ricevuta, che fornisce il riepilogo dei dati identificativi dell’utente e della prenotazione effettuata, non costituisce titolo di soggiorno ma attesta la fissazione dell’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per la formalizzazione dell’istanza amministrativa volta al rilascio/rinnovo del titolo autorizzatorio.

Il “Prenota facile”, sistema sicuro e semplice nell’utilizzo, evita file, assembramenti ed inutili attese nei luoghi di accesso ai locali dell’Ufficio Immigrazione, garantendo maggiore sicurezza agli utenti ed agli operatori addetti alla ricezione delle istanze.

In ogni caso, per quanto concerne le prenotazioni per i residuali servizi non presenti nei summenzionati elenchi e non richiedibili tramite kit postale, dovranno essere effettuate presentandosi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

TRAMITE IL PORTALE “PRENOTA FACILE” DOVRÀ ESSERE RICHIESTO L’APPUNTAMENTO PER I SEGUENTI DOCUMENTI:
– RILASCI E RINNOVI CARTE BREXIT;
– RILASCI E RINNOVI CARTE UE;
– RILASCIO E RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI – ART. 31 COMMA 3 DLGS 286/98;
– RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER GRAVIDANZA;
– RILASCIO E RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE/TRIBUNALE PER PROTEZIONE SPECIALE/SUSSIDIARIA/ASILO RICONOSCIUTO;
– CONVERSIONE DEL PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO;
– RINNOVO PERMESSO PER RICHIESTA ASILO;
– RILASCIO E RINNOVO TITOLI DI VIAGGIO;
– PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE.

INVECE I DOCUMENTI PER I QUALI CI SI DOVRA’ PRESENTARE DIRETTAMENTE PRESSO L’UFFICIO SONO QUELLI RELATIVI A:
– COESIONE FAMILIARE (CITTADINO STRANIERO CHE SI RICONGIUNGE CON PARENTE GIÀ TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO);
– PARENTI DI CITTADINO ITALIANO (SOLO PERMESSO DI SOGGIORNO PER DUE ANNI);
– PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO;
– PERMESSO DI SOGGIORNO ART. 19;
– PRIMA RICHIESTA ASILO O APOLIDIA.

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