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Bando ufficio stampa Regione Piemonte ma senza giornalisti: il Tar decide di non decidere

Stupore da parte di Ordine e Subalpina per la sentenza: si valuta un ricorso al Consiglio di Stato

Alessia Serlenga

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Regione Piemonte

Torino – La sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione Stampa Subalpina contro il bando per la selezione di una risorsa per l’ufficio stampa del Consiglio Regionale del Piemonte, ci lascia perplessi da un lato e increduli dall’altro. Pur rispettando la sentenza, ci sorprende come i giudici non siano voluti entrare nel merito della questione centrale sollevata dal ricorso, vale a dire il mancato rispetto della legge 150/2000 che vuole che per la posizione di ufficio stampa siano considerate esclusivamente le candidature degli iscritti all’Ordine dei Giornalisti. I giudici si sono limitati ad affermare che non sarebbe interesse delle organizzazioni di categoria sollevare la questione perché a nessun iscritto all’Ordine sarebbe vietata la partecipazione al concorso. È invece proprio la legge 69/1963 a imporre all’Ordine la “vigilanza per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, svolgendo ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione”. Sempre secondo la sentenza, il danno si potrebbe realizzare infatti solo nel caso in cui a vincere il concorso fosse un non iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Un’interpretazione sicuramente discutibile del diritto, quasi che una condotta illegittima fosse tale solo nel caso in cui l’illecito medesimo si realizzasse. In ragione di queste riserve, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina, d’intesa con le strutture nazionali, stanno quindi valutando la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato sul quale prenderanno una decisione definitiva nelle prossime settimane. Fin d’ora si dichiarano comunque disponibili a sostenere eventuali ricorsi promossi da giornalisti che, a selezione ultimata, si considerassero danneggiati dalla formulazione di un bando che si continua a considerare illegittimo e in contrasto con la legge
150/2000.

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