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Cronaca

Novara: Asl obbligata a fornire farmaci cannabinoidi ad una paziente

Redazione Quotidiano Piemontese

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cannabisCome già aveva fatto nel 2010 il giudice del Lavoro di Avezzano, anche quello di Novara ha sancito l’obbligo dell’azienda sanitaria del luogo di residenza del malato di fornire, a proprie spese, farmaci cannabinoidi importati dall’estero a un paziente indigente, afflitto da gravi dolori non attenuati da altri medicinali antidolorifici. Questa ordinanza ha importanti riflessi pratici sulla situazione dei malati. Il ricorso è stato presentato da una ragazza che dopo un intervento al setto nasale per problemi respiratori, iniziò ad avere fortissime nevralgie, dolori agli occhi e alla mascella. I primi sollievi arrivarono grazie al Nabilone, un cannabinoide inserito dal ministero, sin dal 2007, nella lista degli stupefacenti con effetti terapeutici la cui terapia costa però 1.500 euro al mese.

A livello legislativo, sull’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi c’è una notevole differenza tra le poche Regioni che hanno già disciplinato con una legge questo tipo di terapie e tutte le altre. Secondo l’associazione Luca Coscioni, la via giudiziaria, in caso di effettivo bisogno, può servire a superare, con l’applicazione diretta della Costituzione, i vuoti legislativi che complicano l’accesso alle cure ai malati che risiedono nelle molte Regioni prive di regolamentazione in materia di uso terapeutico della cannabis. Nelle Regioni in cui manca la regolamentazione – ricorda l’associazione – l’unica alternativa per i malati sembrerebbe quella di dover affrontare notevoli spese o, peggio, scegliere sconsigliabili scorciatoie illegali, commettendo dei reati, che in generale restano tali anche se per scopo di cura. Esiste invece la possibilità, per i pazienti che si trovino nell’impossibilità economica di importare le medicine, di rivolgersi al Tribunale e chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza. Il procedimento si definisce in un paio di mesi. Se il ricorso viene accolto, il Tribunale ordina alla Asl del luogo di residenza del malato di fornire i farmaci a proprie spese, dopo averne curato l’importazione.

“E’ essenziale – ha aggiunto l’associazione – documentare, al giudice, con adeguati pareri e prescrizioni mediche (meglio se si tratta di medici della stessa Asl tenuta alla fornitura) che l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi è l’unica cura realmente efficace per la malattia di chi li richiede e che non è possibile trarre gli stessi benefici da altri farmaci normalmente forniti dal Servizio sanitario. Sussistendo questi requisiti, i Tribunali hanno finora ritenuto che il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, consenta di superare i vuoti legislativi e non possa essere limitato da eventuali problemi di bilancio delle Asl. I pazienti che si trovano nelle più serie condizioni di indigenza (reddito famigliare inferiore a 10.766,33 euro) possono anche accedere al patrocinio legale a spese dello Stato, evitando così di sostenere spese per la procedura”.

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