CronacaTorino
Errore trasfusionale al Maria Pia Hospital, le motivazioni della condanna: “Morte prevedibile ed evitabile”
15 mesi di reclusione, con pena sospesa, per il cardiochirurgo che con negligenza non era presente alla trasfusione di Carla Raparelli portandola alla morte
TORINO – Se il medico della clinica Maria Pia Hospital, “invece di lasciare la struttura, fosse stato presente al momento di inizio della trasfusione e nei minuti successivi, l’errore trasfusionale non si sarebbe certamente verificato”. È uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui il Tribunale di Torino ha condannato a 15 mesi di reclusione, con pena sospesa, il cardiochirurgo ritenuto responsabile della morte di Carla Raparelli, la 71enne deceduta il 9 marzo 2023 dopo una trasfusione sbagliata.
Nelle motivazioni il giudice sottolinea che il medico aveva “l’obbligo giuridico di provvedere non soltanto all’identificazione del paziente, ma anche di verificarne le condizioni al fine di scongiurare l’eventuale insorgenza di reazioni avverse”. Per il Tribunale, in definitiva, l’esito “era prevedibile ed evitabile da parte dell’imputato che, con la sua condotta omissiva gravemente negligente, ha reso un contributo causale idoneo a cagionare la morte”.
La donna era ricoverata nella clinica privata sulla collina di Torino, dove il 25 febbraio era stata sottoposta a un intervento al cuore. Durante la convalescenza, però, ricevette per errore una sacca di sangue destinata a un altro paziente e appartenente a un gruppo sanguigno incompatibile con il suo.
A predisporre la sacca fu un infermiere, che si rese conto dello scambio solo dopo oltre un’ora e mezza, quando il medico di turno, subentrato al collega poi condannato, aveva già disposto il trasferimento della paziente in terapia intensiva. Il paramedico ha successivamente patteggiato un anno e quattro mesi per omicidio colposo.
La difesa del cardiochirurgo, assistito dall’avvocato Gian Maria Nicastro, ha sempre sostenuto che la responsabilità dello scambio e del decesso fosse esclusivamente dell’infermiere. Per il Tribunale, però, gli accertamenti dibattimentali hanno evidenziato una prassi irregolare.
La sentenza richiama infatti il fatto che la trasfusione sia “un atto medico, che esige la presenza di un medico”, chiamato anche a verificare la corrispondenza tra le generalità del paziente e l’etichetta della sacca di sangue. Dall’istruttoria sarebbe emerso che “vi erano state delle volte in cui la verifica era stata fatta soltanto dall’infermiere, mentre il medico si limitava ex post a barrare le caselle di sua competenza e a sottoscrivere la scheda”.
Al momento della trasfusione il professionista aveva già lasciato la struttura, limitandosi a controllare la consegna delle sacche e lasciando al paramedico le altre incombenze. Quest’ultimo avrebbe dovuto effettuare due trasfusioni, una alle 19.30 e l’altra alle 21.15. La normativa, però, imponeva al medico di monitorare la paziente almeno per i primi quindici minuti successivi all’infusione.
Il cardiochirurgo era imputato anche per falso in atto pubblico, per aver barrato in anticipo la casella della scheda trasfusionale che lo indicava come “primo operatore”, simulando così la propria presenza in clinica.
Anche su questo punto il giudice parla di “grave negligenza”, osservando che il medico “ha inteso dare una formale copertura rispetto ad una procedura trasfusionale che doveva svolgersi sotto la sua diretta responsabilità”, pur sapendo che sarebbe stata eseguita soltanto dall’infermiere.
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