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Morte di Matilde Baldi, le motivazioni della sentenza: perché per il giudice non fu una gara tra Porsche

Le due Porsche viaggiavano veloci, ma non erano in scia

Gabriele Farina

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ASTI – A poco più di un mese dalla sentenza sono state depositate le motivazioni della decisione sulla morte di Matilde Baldi, la giovane di 20 anni deceduta dopo il violentissimo schianto avvenuto l’11 dicembre scorso sulla tangenziale di Asti, in direzione Alba.

Era a bordo di una Fiat 500 insieme alla madre Elvia, che si trovava alla guida, quando la vettura venne tamponata dalla Porsche condotta da Franco Vacchina, che secondo quanto ricostruito viaggiava a una velocità superiore ai 200 chilometri orari.

È il caso ormai noto come quello delle due Porsche, finito al centro di un processo nel quale uno degli aspetti più controversi era rappresentato dall’ipotesi di una gara clandestina tra le due vetture.

L’accusa: una gara tra due Porsche

Poco prima dello schianto, Vacchina e Davide Bertello, alla guida della seconda Porsche, si erano incontrati nei pressi del casello di Asti Ovest insieme all’amico comune Fabio Bordignon. I tre erano diretti ad Alba per una cena.

Da quel momento le due Porsche avrebbero viaggiato una dietro l’altra. Proprio questo elemento, insieme alle velocità elevate e ad alcuni sorpassi avvenuti lungo il percorso, aveva alimentato l’ipotesi di una gara clandestina.

Entrambi erano quindi finiti davanti al Gup Bertelli Motta, su richiesta del pm Paterno, con l’accusa di gara clandestina. A Vacchina veniva contestato anche l’omicidio stradale, mentre a Bertello l’omissione di soccorso.

La sentenza era arrivata nelle scorse settimane: Vacchina è stato condannato a otto anni per omicidio stradale, mentre entrambi sono stati assolti dall’accusa di gara clandestina. Bertello è stato inoltre assolto dall’omissione di soccorso.

Ora le 142 pagine di motivazioni spiegano le ragioni di quelle decisioni.

Per il giudice la velocità, da sola, non dimostra una gara

Una parte consistente delle motivazioni è dedicata proprio alla contestazione della gara clandestina.

Il Gup ha richiamato una serie di precedenti giudiziari nei quali gli imputati erano stati condannati per questo tipo di reato. Da questi casi emerge, secondo il giudice, che l’alta velocità non è sufficiente, da sola, per dimostrare l’esistenza di una competizione clandestina.

Nelle sentenze prese in esame, infatti, la gara era stata caratterizzata anche da altri elementi: sorpassi e controsorpassi tra le vetture, auto che procedevano affiancate a velocità sostenuta, brusche frenate, cambi di traiettoria per ostacolare l’altra vettura e un evidente spirito di sfida tra i conducenti.

Nel caso di Asti, invece, secondo il Gup non sono emerse prove dirette di comportamenti di questo tipo.

Non ci sono, viene sottolineato nelle motivazioni, immagini di videosorveglianza che abbiano immortalato una competizione, testimonianze dirette di una sfida tra i due automobilisti, confessioni o messaggi scambiati prima o dopo lo schianto dai quali poter ricavare l’esistenza di una gara.

Le due Porsche viaggiavano veloci, ma non erano in scia

Il giudice riconosce che le due vetture viaggiavano a forte velocità e che alcuni sorpassi erano avvenuti durante il tragitto.

Ma, secondo la ricostruzione contenuta nelle motivazioni, non sarebbe stato dimostrato che quei sorpassi fossero collegati a una sfida tra Vacchina e Bertello. In particolare, viene considerata anche la possibilità che alcuni comportamenti fossero legati alla volontà di Bertello di non perdere il contatto visivo con l’altra Porsche.

Un altro elemento viene individuato nella cosiddetta “comune insofferenza” verso un veicolo che procedeva lentamente.

C’è poi un particolare che il Gup considera significativo: le due Porsche, pur viaggiando una dietro l’altra, non procedevano in scia.

Secondo il giudice, quando Bertello si accorse che la Porsche di Vacchina aveva perso aderenza, ebbe infatti il tempo necessario per reagire, scansare la situazione di pericolo e fermarsi oltre il luogo dello schianto.

Un comportamento che, nella lettura della sentenza, non sarebbe compatibile con una dinamica di gara nella quale le due vetture fossero impegnate in una vera e propria competizione ravvicinata.

Le testimonianze sulla gara? Una “suggestione collettiva”

Resta però uno degli interrogativi centrali del caso: se non c’era una gara, perché diversi testimoni avevano parlato proprio di una sfida tra le due Porsche?

La risposta del giudice è particolarmente significativa.

Secondo il Gup, l’idea di una gara potrebbe essere stata alimentata da una “suggestione collettiva” provocata dalle caratteristiche delle vetture.

Le Porsche, si legge nelle motivazioni, sono state considerate automobili con caratteristiche che rappresentano una sorta di anello di congiunzione tra le vetture stradali e quelle da pista. A questo si sarebbero aggiunti il forte rumore prodotto dagli scarichi speciali e l’estetica particolarmente aggressiva delle auto.

Il rombo degli scarichi viene definito dal giudice “molesto e biasimevole”, ma non sufficiente a dimostrare di per sé una situazione di pericolo o una competizione.

In sostanza, per il Gup l’impressione suscitata dalle due Porsche e dal loro comportamento sulla strada non può sostituire la prova concreta dell’esistenza di una gara.

Per Bertello cade anche l’accusa di omissione di soccorso

L’assoluzione dall’accusa di gara clandestina ha avuto conseguenze anche sulla seconda contestazione nei confronti di Bertello.

Il Gup ha motivato in poche righe l’assoluzione dall’omissione di soccorso: non essendo stato dimostrato che l’incidente fosse riconducibile a Bertello o al suo comportamento, secondo il giudice non sarebbe sorto nei suoi confronti l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza.

Bertello, peraltro, si era fermato dopo aver visto quanto era accaduto alle sue spalle, ma era poi ripartito meno di un minuto dopo.

Una circostanza che aveva assunto un peso importante nell’inchiesta e nel processo.

Gli otto anni a Franco Vacchina

L’unico capo d’accusa rimasto in piedi è dunque quello di omicidio stradale nei confronti di Franco Vacchina, condannato a otto anni di reclusione.

La sentenza ha stabilito inoltre una provvisionale di 200 mila euro per la famiglia di Matilde, assistita dall’avvocato Pierpaolo Berardi, e di 50 mila euro per il fidanzato della giovane, rappresentato dall’avvocato Alberto Bazzano.

Vacchina era difeso dall’avvocato Ferruccio Rattazzi, mentre Bertello era assistito dall’avvocato Michele Galasso.

Ora si apre la fase dei possibili ricorsi

Con il deposito delle motivazioni prende il via anche il conto dei termini per l’eventuale impugnazione della sentenza davanti alla Corte d’Appello.

Le motivazioni rappresentano quindi un passaggio importante per comprendere come il giudice sia arrivato a una decisione destinata a far discutere: da una parte la condanna a otto anni per la morte di Matilde Baldi, dall’altra l’esclusione dell’ipotesi di una gara tra le due Porsche e l’assoluzione di Bertello anche dall’accusa di omissione di soccorso.

Al centro resta la questione fondamentale su cui si è concentrato il giudizio: la velocità elevatissima e la presenza di due auto sportive che viaggiavano una dietro l’altra possono bastare a dimostrare una gara clandestina?

Per il Gup Bertelli Motta, sulla base delle prove raccolte in questo procedimento, la risposta è no.

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