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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020 con le disposizioni per la Fase 2 dell’epidemia del coronavirus

Redazione Quotidiano Piemontese

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile, il DPCM 26 aprile 2020, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.

Ecco una sintesi delle decisioni del provvedimento:

  • Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
  • Si considerano necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti.
  • Sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
  • È consentita l’attività sportiva individuale nel rispetto della distanza di sicurezza.
  • Sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, attività scolastica e corsi di formazione.
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’allegato 1.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione come, bar, pub, ristoranti, gelaterie,  pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale.
  • È consentita la consegna a domicilio  e la ristorazione con asporto con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze.
  • Restano aperti i tabaccai, le edicole, le  farmacie  le parafarmacie.
  • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare.
  • Si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in alternativa,devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti.
  • Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
  • Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura a partire dal 27 aprile.
  • Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
  • Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6, e per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8).
  • Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o di terzi delegati)per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione.
  • È consentita la spedizione delle merci in magazzino, dopo comunicazione al Prefetto.
  • Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento.
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