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Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Legge 12 marzo 2021. La Pasqua in zona rossa

Redazione Quotidiano Piemontese

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Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 12 marzo 2021 ha approvato su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge con le nuove misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del covid-19 che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Per le festivita’ pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. l’Italia sarà quindi tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (al momento solo la Sardegna lo è). In quei tre giorni sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all’interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22.

Nei restanti giorni, dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, tutte le regioni in giallo passeranno all’arancione e sarà possibile una visita al giorno con le stesse limitazioni di Pasqua, ma solo all’interno del territorio
comunale. In queste giornate lo spostamento non sarà invece permesso nelle zone rosse.
Sarà come sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità.
Le Regioni arancioni potranno individuare aree da portare in zona rossa, quando l’incidenza supera la soglia dei 250 casi per 100 mila abitanti nella settimana oppure quando si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive.

Il testo del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ulteriori misure per contenere e contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona
arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del
decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai
provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera
c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo
monitoraggio disponibile.
3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai
provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche’ ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle
previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave.
4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle
quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e’
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita’
genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e’ consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa.
5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure
stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e’ consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero
della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruita’ dal punto di vista
quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in
sede locale.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020.

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