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Consiglio dei Ministri: niente quarantena per i vaccinati booster e con due dosi da meno di 4 mesi, dal 10 gennaio Super Green pass per i trasporti, stadi al 50% della capienza

Vincenzo Spinello

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Si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare l’ultimo decreto legge in vista del continuo aumento dei casi di coronavirus in Italia che entrerà in vigore il 10 gennaio 2022 e durerà fino alla cessazione dello stato di emergenza, il 31 marzo 2022.
Come anticipato nella cabina di regia precedente, verrà revocata la quarantena a chi ha ricevuto la terza dose di vaccino, per gli impiegati nei servizi essenziali, oppure chi ha ricevuto la seconda dose da meno di quattro mesi, è asintomatico, ed è entrato in contatto con un positivo al covid. Il governo ha precisato però che in caso di contatto con un soggetto positivo al Covid accertato, è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. A queste persone escluse dalla quarantena, se dovessero comparire sintomi, sarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare. Quarantena di 5 giorni per chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 4 mesi e tampone che deve essere negativo; quarantena di 10 giorni per i non vaccinati.

Durante il Consiglio dei Ministri è stato deciso anche di estendere dal 10 gennaio l’obbligatorietà del super green pass per  treni, aerei, navi e trasporto pubblico. La capienza degli stadi è stata ridotta al 50%, i palazzetti dello sport al 35%.
Non passa la proposta di estendere ad altre categorie di lavoratori l’obbligo del Super Green Pass né tantomeno di renderlo generalizzato, ed è stato raggiunto l’accordo per imporre prezzi calmierati per le mascherine Ffp2.

Infatti dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
•alberghi e strutture ricettive;
•feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
•sagre e fiere
•centri congressi
•servizi di ristorazione all’aperto
•impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
•piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
•centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
•l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

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