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COVID-19, il ministro Speranza: obbligo di mascherine sui trasporti e al chiuso fino al 15 giugno

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Liberi tutti. O quasi. “Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in Commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell’uso delle mascherine al chiuso. Nei trasporti a lunga percorrenza e locale, gli ospedali e presidi sanitari, le Rsa, tutti gli eventi in cinema e teatri e i palazzetti dello sport. Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno. Oggi firmerò un’ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto.”

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“In tutti gli altri luoghi di lavoro”, esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali, “senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Con l’italia), a margine dei lavori della Dodicesima Commissione, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo. “Con l’approvazione in Commissione alla Camera dell’emendamento all’ultimo decreto Covid di marzo finisce l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine praticamente ovunque, tranne alcuni ambiti”.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  1. 1)  aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. 2)  navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. 3)  treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,Intercity Notte e Alta Velocità;
  1. 4)  autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  2. 5)  autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  3. 6)  mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  4. 7)  mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primogrado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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