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Saluto romano al Alessandria: il Tar conferma il Daspo, ma il Tribunale assolve l’ultrà

Il Tribunale definisce il gesto “estemporaneo e goliardico”

Chiara Scerba

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ALESSANDRIA – Il saluto romano all’interno di un impianto sportivo è considerato un gesto “pericoloso” sotto il profilo dell’ordine pubblico per la giustizia amministrativa, ma può “non costituire reato” per quella penale. Si chiudono così in Piemonte due sentenza opposte sul caso giudiziario nato il 13 marzo 2022 sugli spalti dello storico stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, durante l’incontro di calcio di Serie C tra Juventus U23 e Südtirol.

Protagonista della vicenda è un capo ultrà bianconero, oggi di 61 anni, che nel corso della partita aveva teso platealmente il braccio destro verso il rettangolo di gioco per circa tre secondi, mentre si trovava in compagnia di un altro tifoso. Il gesto era costato all’uomo un Daspo della durata di 5 anni emesso dalla Questura.

La conferma del Daspo da parte del Tar

Sul fronte amministrativo, la scorsa primavera il Tar del Piemonte ha confermato in via definitiva il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I giudici del tribunale amministrativo hanno respinto il ricorso del tifoso, ribadendo che il saluto romano rappresenta a tutti gli effetti una condotta provocatoria del tutto estranea alla passione sportiva.

Secondo il Tar, la natura stessa del Daspo è quella di una misura di prevenzione e, per questa ragione, può legittimamente scattare anche in presenza di un semplice pericolo potenziale per l’ordine pubblico.

L’assoluzione nel processo penale ad Alessandria

Di tutt’altro avviso è stato il Tribunale ordinario di Alessandria che ha pronunciato una sentenza di piena assoluzione nei confronti del 61enne. Il giudice alessandrino Michele Innocenti ha ricalibrato l’impostazione giuridica, modificando l’imputazione iniziale nel reato di “manifestazione usuale del disciolto partito fascista”.

In aula, la linea della difesa ha evidenziato come mancasse qualsiasi finalità provocatoria mirata, anche in virtù del fatto che la tifoseria del Südtirol presente quel giorno non era politicamente orientata a sinistra.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha così escluso la rilevanza penale della condotta, definendo il gesto come “estemporaneo e goliardico”. Secondo il tribunale ordinario, il braccio teso per pochissimi secondi è risultato sul piano concreto privo di qualsiasi effettiva carica offensiva o di una reale capacità evocativa in senso politico-ideologico, non integrando di conseguenza i requisiti di pericolo richiesti dalla norma penale.

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