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Le motivazioni per il proscioglimento di Chiara Ferragni sul caso del Pandoro e delle Uova di Pasqua

Il giudice ha riconosciuto il carattere ingannevole dei messaggi pubblicitari, ma l’esclusione dell’aggravante ha impedito di arrivare a una valutazione definitiva

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MILANO – Il giudice di Milano ha riconosciuto la “sussistenza di una pubblicità ingannevole” nella promozione online del pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua firmate Chiara Ferragni, confermando di fatto quanto già rilevato dall’Agcom sulla natura decettiva dei messaggi pubblicitari diffusi sul web.

Nonostante questo, il tribunale non è potuto entrare nel merito processuale della vicenda, perché è venuta meno l’aggravante della minorata difesa contestata in relazione ai consumatori e ai follower dell’influencer.

È quanto si legge nelle motivazioni con cui il giudice Ilio Mannucci Pacini, lo scorso gennaio, ha prosciolto Chiara Ferragni e altre due persone dalle accuse di truffa aggravata formulate dalla procura.

Nelle motivazioni si sottolinea inoltre che gli elementi raccolti durante le indagini e utilizzabili nel rito abbreviato non consentono né un proscioglimento pieno né un’assoluzione nel merito, dal momento che il quadro probatorio resta “quantomeno dubbio” sia sulla falsità delle dichiarazioni sia sulla loro effettiva capacità di trarre in inganno i consumatori.

In sostanza, il giudice ha riconosciuto il carattere ingannevole dei messaggi pubblicitari, ma l’esclusione dell’aggravante ha impedito di arrivare a una valutazione definitiva sulla responsabilità penale degli imputati.

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