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CronacaTorino

Perché la giudice ha disposto la scarcerazione dell’indagato nel caso della tredicenne molestata in un minimarket a Torino

Proviamo a spiegare cosa è successo e cosa prevede la legge

Gabriele Farina

Pubblicato

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TORINO – La vicenda della scarerazione dell’uomo responsabile di una violenza su una ragazzina di 13 anni in un minimarket a Torino ha suscitato polemiche politiche e un acceso dibattito sulla decisione della magistratura. Ma per capire che cosa sia realmente accaduto è necessario distinguere la gravità del fatto contestato alla persona indagata dalla decisione, del tutto diversa, relativa alla misura cautelare da applicare in attesa del processo.

Secondo quanto ricostruito, una ragazzina di 13 anni è entrata in un minimarket. L’uomo che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale le ha regalato uno snack e, successivamente, l’ha abbracciata e palpeggiata al seno. Tutto testimoniato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano anche un precedente approccio di natura sessuale dell’uomo con un’altra cliente (che tuttavia per il momento non ha denunciato).

I genitori della ragazza hanno denunciato l’accaduto, dando così avvio agli accertamenti delle forze dell’ordine. L’uomo ha collaborato con gli investigatori, fornito le immagini delle telecamere e ammesso le proprie responsabilità. Non ha inoltre precedenti penali.

Al termine degli accertamenti, la vicenda è arrivata davanti alla giudice per le indagini preliminari, chiamata a decidere non sulla colpevolezza definitiva dell’indagato, ma sulla necessità o meno di applicare una misura cautelare particolarmente restrittiva.

Perché il gip non ha disposto il carcere

È questo il punto centrale della vicenda.

La custodia cautelare in carcere non costituisce una pena anticipata. In Italia una persona sottoposta a indagine, anche quando nei suoi confronti esistano elementi che facciano ritenere fondata l’accusa, resta presunta innocente fino a una sentenza definitiva.

Il giudice, quando deve decidere sulla custodia cautelare, deve quindi verificare l’esistenza di specifiche esigenze cautelari. In particolare, la legge prende in considerazione il pericolo che l’indagato possa fuggire, possa alterare o inquinare le prove oppure possa commettere nuovamente reati.

Non basta, dunque, la gravità astratta dell’accusa per disporre automaticamente il carcere.

Il giudice deve valutare la situazione concreta e, qualora ritenga che una misura cautelare sia necessaria, deve scegliere quella adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze da tutelare. Il carcere rappresenta la misura più afflittiva e non può essere utilizzato semplicemente come una forma di punizione anticipata.

Nel caso in questione, la gip ha ritenuto che non fossero presenti le condizioni tali da giustificare la custodia in carcere. Per questo ha disposto la scarcerazione dell’uomo, sottoponendolo all’obbligo di firma in questura.

Scarcerato non significa assolto

È probabilmente questo l’aspetto più importante da chiarire.

L’uomo non è stato assolto, né è stato dichiarato innocente. Non è stato neppure “perdonato” dal giudice.

La decisione riguarda esclusivamente la misura cautelare da applicare durante la fase precedente al processo. L’indagine e il procedimento giudiziario proseguono e sarà il processo, attraverso le sue diverse fasi, a stabilire le eventuali responsabilità penali.

Dire che un indagato è stato “mandato a casa” può quindi essere fuorviante se con questa espressione si lascia intendere che il procedimento sia terminato o che il fatto contestato sia stato considerato irrilevante.

La scarcerazione non cancella l’accusa e non impedisce al giudice di arrivare, in seguito, a una condanna qualora nel processo vengano accertate le responsabilità dell’imputato.

L’ispezione disposta da Nordio

La decisione della gip ha provocato anche una reazione politica. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, pur ribadendo il principio dell’indipendenza della magistratura, ha disposto un’ispezione per verificare la correttezza dell’operato degli uffici giudiziari.

Anche questo passaggio va distinto dalla decisione del giudice.

Un’ispezione ministeriale non equivale infatti a una dichiarazione di colpevolezza del magistrato e non modifica, di per sé, la decisione sulla misura cautelare. Serve a verificare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, il funzionamento e la correttezza dell’attività degli uffici giudiziari.

Una vicenda che riapre il dibattito sulla custodia cautelare

Il caso ha inevitabilmente riacceso il confronto politico sul rapporto tra sicurezza, tutela delle vittime e autonomia della magistratura.

Da una parte c’è la necessità di tutelare con la massima attenzione una minorenne che denuncia un episodio di natura sessuale. Dall’altra c’è un principio fondamentale dello Stato di diritto: una misura cautelare non può trasformarsi in una pena inflitta prima del processo.

Sono due questioni che possono e devono convivere.

Il compito del gip è proprio quello di effettuare questa valutazione, sulla base degli elementi disponibili e delle regole previste dal codice di procedura penale. Se ritiene esistenti le esigenze cautelari, deve individuare la misura più adeguata e proporzionata; se invece ritiene che tali esigenze non sussistano, non può disporre il carcere soltanto per la gravità del fatto contestato o per la pressione dell’opinione pubblica.

Nel caso della tredicenne molestata nel minimarket, la giudice ha dunque scelto una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere: l’obbligo di firma.

Sarà il procedimento giudiziario a stabilire le responsabilità dell’indagato. Nel frattempo, la decisione sulla libertà personale spetta al giudice, non alla politica e nemmeno al clamore mediatico.

Ed è proprio questa distinzione – tra una misura cautelare e una condanna – che consente di comprendere la decisione senza trasformare una vicenda giudiziaria in uno scontro politico sulla magistratura.

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