CronacaCuneo
Pandoro gate: Chiara Ferragni è stata prosciolta e non assolta, cosa significa
Senza querela, e senza aggravanti, il reato è stato dichiarato estinto per mancanza della condizione di procedibilità
MILANO – La sentenza che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Chiara Ferragni non equivale a un’assoluzione nel merito. Non c’è stata, infatti, una valutazione definitiva sulla sua responsabilità penale, ma una decisione di natura esclusivamente tecnica, legata al venir meno della condizione necessaria per proseguire il processo: la querela.
Il procedimento riguardava il caso del pandoro benefico Balocco “Pink Christmas”, finito al centro di un’inchiesta per presunta truffa ai danni dei consumatori. In base all’articolo 640 del codice penale, la truffa non è un reato perseguibile d’ufficio, ma richiede la presentazione di una querela da parte della persona offesa, salvo la presenza di specifiche aggravanti.
Esclusa l’aggravante
Una di queste aggravanti, la cosiddetta minorata difesa dei consumatori, era stata contestata dalla procura, che aveva chiesto per Ferragni una condanna a un anno e otto mesi. Secondo i pubblici ministeri, il ruolo pubblico e la forza comunicativa dell’influencer avrebbero inciso sulla capacità di autodifesa dei consumatori coinvolti.
Il giudice Ilio Mannucci Pacini, però, ha escluso la sussistenza di questa aggravante, riqualificando il fatto come truffa semplice. Una scelta decisiva, perché ha fatto venir meno la possibilità di procedere in assenza di querela. Ed è proprio qui che entra in gioco quello che, in gergo, viene spesso definito un “salvacondotto”.
Il ruolo del Codacons
Alla fine del 2024, infatti, il Codacons – l’associazione dei consumatori che aveva sporto querela – ha deciso di ritirarla, in cambio di un risarcimento e dell’impegno di Chiara Ferragni a donare 200mila euro in beneficenza. Senza querela, e senza aggravanti, il reato è stato quindi dichiarato estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
La difesa dell’imprenditrice digitale aveva chiesto l’assoluzione nel merito, possibile solo nel caso in cui il giudice ravvisi l’evidente insussistenza del fatto o della responsabilità dell’imputato. Ma il tribunale ha scelto un’altra strada, fermandosi prima, sul piano procedurale.
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